| Introduzione
In continuità con l'insegnamento del Concilio Vaticano
II e, in particolare, col decreto Optatam totius [1] sulla formazione
sacerdotale, la Congregazione per l’Educazione Cattolica
ha pubblicato diversi documenti per promuovere un'adeguata formazione
integrale dei futuri sacerdoti, offrendo orientamenti e norme
precise circa suoi diversi aspetti[2]. Nel frattempo anche il
Sinodo dei Vescovi del 1990 ha riflettuto sulla formazione dei
sacerdoti nelle circostanze attuali, con l’intento di portare
a compimento la dottrina conciliare su questo argomento e di renderla
più esplicita ed incisiva nel mondo contemporaneo. In seguito
a questo Sinodo, Giovanni Paolo II pubblicò l'Esortazione
apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis [3].
Alla luce di questo ricco insegnamento, la presente Istruzione
non intende soffermarsi su tutte le questioni di ordine affettivo
o sessuale che richiedono un attento discernimento durante l'intero
periodo della formazione. Essa contiene norme circa una questione
particolare, resa più urgente dalla situazione attuale,
e cioè quella dell’ammissione o meno al Seminario
e agli Ordini sacri dei candidati che hanno tendenze omosessuali
profondamente radicate.
1. Maturità affettiva e paternità spirituale
Secondo la costante Tradizione della Chiesa, riceve validamente
la sacra Ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile[4].
Per mezzo del sacramento dell’Ordine, lo Spirito Santo configura
il candidato, ad un titolo nuovo e specifico, a Gesù Cristo:
il sacerdote, infatti, rappresenta sacramentalmente Cristo, Capo,
Pastore e Sposo della Chiesa[5]. A causa di questa configurazione
a Cristo, tutta la vita del ministro sacro deve essere animata
dal dono di tutta la sua persona alla Chiesa e da un'autentica
carità pastorale[6].
Il candidato al ministero ordinato, pertanto, deve raggiungere
la maturità affettiva. Tale maturità lo renderà
capace di porsi in una corretta relazione con uomini e donne,
sviluppando in lui un vero senso della paternità spirituale
nei confronti della comunità ecclesiale che gli sarà
affidata[7].
2. L’omosessualità e il ministero ordinato
Dal Concilio Vaticano II ad oggi, diversi documenti del Magistero
– e specialmente il Catechismo della Chiesa Cattolica –
hanno confermato l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità.
Il Catechismo distingue fra gli atti omosessuali e le tendenze
omosessuali.
Riguardo agli atti, insegna che, nella Sacra Scrittura, essi vengono
presentati come peccati gravi. La Tradizione li ha costantemente
considerati come intrinsecamente immorali e contrari alla legge
naturale. Essi, di conseguenza, non possono essere approvati in
nessun caso.
Per quanto concerne le tendenze omosessuali profondamente radicate,
che si riscontrano in un certo numero di uomini e donne, sono
anch'esse oggettivamente disordinate e sovente costituiscono,
anche per loro, una prova. Tali persone devono essere accolte
con rispetto e delicatezza; a loro riguardo si eviterà
ogni marchio di ingiusta discriminazione. Esse sono chiamate a
realizzare la volontà di Dio nella loro vita e a unire
al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che
possono incontrare[8].
Alla luce di tale insegnamento, questo Dicastero, d'intesa con
la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
ritiene necessario affermare chiaramente che la Chiesa, pur rispettando
profondamente le persone in questione[9], non può ammettere
al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità,
presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono
la cosiddetta cultura gay[10].
Le suddette persone si trovano, infatti, in una situazione che
ostacola gravemente un corretto relazionarsi con uomini e donne.
Non sono affatto da trascurare le conseguenze negative che possono
derivare dall'Ordinazione di persone con tendenze omosessuali
profondamente radicate.
Qualora, invece, si trattasse di tendenze omosessuali che fossero
solo l'espressione di un problema transitorio, come, ad esempio,
quello di un'adolescenza non ancora compiuta, esse devono comunque
essere chiaramente superate almeno tre anni prima dell'Ordinazione
diaconale.
3. Il discernimento dell'idoneità dei candidati
da parte della Chiesa
Due sono gli aspetti indissociabili in ogni vocazione sacerdotale:
il dono gratuito di Dio e la libertà responsabile dell’uomo.
La vocazione è un dono della grazia divina, ricevuto tramite
la Chiesa, nella Chiesa e per il servizio della Chiesa. Rispondendo
alla chiamata di Dio, l’uomo si offre liberamente a Lui
nell’amore[11]. Il solo desiderio di diventare sacerdote
non è sufficiente e non esiste un diritto a ricevere la
sacra Ordinazione. Compete alla Chiesa – nella sua responsabilità
di definire i requisiti necessari per la ricezione dei Sacramenti
istituiti da Cristo - discernere l'idoneità di colui che
desidera entrare nel Seminario[12], accompagnarlo durante gli
anni della formazione e chiamarlo agli Ordini sacri, se sia giudicato
in possesso delle qualità richieste[13].
La formazione del futuro sacerdote deve articolare, in una complementarità
essenziale, le quattro dimensioni della formazione: umana, spirituale,
intellettuale e pastorale[14]. In questo contesto, bisogna rilevare
la particolare importanza della formazione umana, fondamento necessario
di tutta la formazione[15]. Per ammettere un candidato all’Ordinazione
diaconale, la Chiesa deve verificare, tra l'altro, che sia stata
raggiunta la maturità affettiva del candidato al sacerdozio[16].
La chiamata agli Ordini è responsabilità personale
del Vescovo[17] o del Superiore Maggiore. Tenendo presente il
parere di coloro ai quali hanno affidato la responsabilità
della formazione, il Vescovo o il Superiore Maggiore, prima di
ammettere all'Ordinazione il candidato, devono pervenire ad un
giudizio moralmente certo sulle sue qualità. Nel caso di
un dubbio serio al riguardo, non devono ammetterlo all’Ordinazione[18].
Il discernimento della vocazione e della maturità del candidato
è anche un grave compito del rettore e degli altri formatori
del Seminario. Prima di ogni Ordinazione, il rettore deve esprimere
un suo giudizio sulle qualità del candidato richieste dalla
Chiesa[19].
Nel discernimento dell'idoneità all’Ordinazione,
spetta al direttore spirituale un compito importante. Pur essendo
vincolato dal segreto, egli rappresenta la Chiesa nel foro interno.
Nei colloqui con il candidato, il direttore spirituale deve segnatamente
ricordare le esigenze della Chiesa circa la castità sacerdotale
e la maturità affettiva specifica del sacerdote, nonché
aiutarlo a discernere se abbia le qualità necessarie[20].
Egli ha l'obbligo di valutare tutte le qualità della personalità
ed accertarsi che il candidato non presenti disturbi sessuali
incompatibili col sacerdozio. Se un candidato pratica l'omosessualità
o presenta tendenze omosessuali profondamente radicate, il suo
direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno
il dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere verso l’Ordinazione.
Rimane inteso che il candidato stesso è il primo responsabile
della propria formazione[21]. Egli deve offrirsi con fiducia al
discernimento della Chiesa, del Vescovo che chiama agli Ordini,
del rettore del Seminario, del direttore spirituale e degli altri
educatori del Seminario ai quali il Vescovo o il Superiore Maggiore
hanno affidato il compito di formare i futuri sacerdoti. Sarebbe
gravemente disonesto che un candidato occultasse la propria omosessualità
per accedere, nonostante tutto, all’Ordinazione. Un atteggiamento
così inautentico non corrisponde allo spirito di verità,
di lealtà e di disponibilità che deve caratterizzare
la personalità di colui che ritiene di essere chiamato
a servire Cristo e la sua Chiesa nel ministero sacerdotale.
Conclusione
Questa Congregazione ribadisce la necessità che i Vescovi,
i Superiori Maggiori e tutti i responsabili interessati compiano
un attento discernimento circa l'idoneità dei candidati
agli Ordini sacri, dall’ammissione nel Seminario fino all’Ordinazione.
Questo discernimento deve essere fatto alla luce di una concezione
del sacerdozio ministeriale in concordanza con l’insegnamento
della Chiesa.
I Vescovi, le Conferenze Episcopali e i Superiori Maggiori vigilino
perché le norme di questa Istruzione siano osservate fedelmente
per il bene dei candidati stessi e per garantire sempre alla Chiesa
dei sacerdoti idonei, veri pastori secondo il cuore di Cristo.
Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, in data 31 agosto 2005, ha approvato
la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, il 4 novembre 2005, Memoria di S. Carlo Borromeo, Patrono
dei Seminari.
Zenon Card. Grocholewski
Prefetto
+ J. Michael Miller, c.s.b.
Arciv. tit. di Vertara
Segretario
[1] Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulla formazione sacerdotale
Optatam totius (28 ottobre 1965): AAS 58 (1966), 713-727.
[2] Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 gennaio 1970; edizione
nuova, 19 marzo 1985); L’insegnamento della filosofia nei
Seminari (20 gennaio 1972); Orientamenti educativi per la formazione
al celibato sacerdotale (11 aprile 1974); Insegnamento del Diritto
Canonico per gli aspiranti al sacerdozio (2 aprile 1975); La formazione
teologica dei futuri sacerdoti (22 febbraio 1976); Epistula circularis
de formatione vocationum adultarum (14 luglio 1976); Istruzione
sulla formazione liturgica nei Seminari (3 giugno 1979); Lettera
circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione
spirituale nei Seminari (6 gennaio 1980); Orientamenti educativi
sull’amore umano – Lineamenti di educazione sessuale
(1 novembre 1983); La Pastorale della mobilità umana nella
formazione dei futuri sacerdoti (25 gennaio 1986); Orientamenti
per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della
comunicazione sociale (19 marzo 1986); Lettera circolare riguardante
gli studi sulle Chiese Orientali (6 gennaio 1987); La Vergine
Maria nella formazione intellettuale e spirituale (25 marzo 1988);
Orientamenti per lo studio e l'insegnamento della dottrina sociale
della Chiesa nella formazione sacerdotale (30 dicembre 1988);
Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione
sacerdotale (10 novembre 1989); Direttive sulla preparazione degli
educatori nei Seminari (4 novembre 1993); Direttive sulla formazione
dei seminaristi circa i problemi relativi al matrimonio ed alla
famiglia (19 marzo 1995); Istruzione alle Conferenze Episcopali
circa l'ammissione in Seminario dei candidati provenienti da altri
Seminari o Famiglie religiose (9 ottobre 1986 e 8 marzo 1996);
Il periodo propedeutico (1 maggio 1998); Lettere circolari circa
le norme canoniche relative alle irregolarità e agli impedimenti
sia ad Ordines recipiendos, sia ad Ordines exercendos (27 luglio
1992 e 2 febbraio 1999).
[3] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores
dabo vobis (25 marzo 1992): AAS 84 (1992), 657-864.
[4] Cfr. C.I.C., can. 1024 e C.C.E.O., can. 754; Giovanni Paolo
II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis sull'Ordinazione
sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini (22 maggio 1994):
AAS 86 (1994), 545-548.
[5] Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sul ministero
e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis (7 dicembre 1965),
n. 2: AAS 58 (1966), 991-993; Pastores dabo vobis, n. 16: AAS
84 (1992), 681-682.
Riguardo alla configurazione a Cristo, Sposo della Chiesa, la
Pastores dabo vobis afferma: “Il sacerdote è chiamato
ad essere immagine viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa
[…]. È chiamato, pertanto, nella sua vita spirituale
a rivivere l’amore di Cristo Sposo nei riguardi della Chiesa
Sposa. La sua vita dev’essere illuminata e orientata anche
da questo tratto sponsale, che gli chiede di essere testimone
dell’amore sponsale di Cristo” (n. 22): AAS 84 (1992),
691.
[6] Cfr. Presbyterorum ordinis, n. 14: AAS 58 (1966), 1013-1014;
Pastores dabo vobis, n. 23: AAS 84 (1992), 691-694.
[7] Cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio Dives Ecclesiae
per il ministero e la vita dei presbiteri (31 marzo 1994), n.
58.
[8] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997),
nn. 2357-2358.
Cfr. anche i diversi documenti della Congregazione per la Dottrina
della Fede: Dichiarazione Persona humana su alcune questioni di
etica sessuale (29 dicembre 1975); Lettera Homosexualitatis problema
a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale
delle persone omosessuali (1 ottobre 1986); Alcune considerazioni
concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione
delle persone omosessuali (23 luglio 1992); Considerazioni circa
i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali
(3 giugno 2003).
Riguardo all’inclinazione omosessuale, la Lettera Homosexualitatis
problema afferma: “La particolare inclinazione della persona
omosessuale, benché non sia in sé un peccato, costituisce
tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento
intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo
motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata
come oggettivamente disordinata” (n. 3).
[9] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997),
n. 2358; cfr. anche C.I.C., can. 208 e C.C.E.O., can. 11.
[10] Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, A memorandum
to Bishops seeking advice in matters concerning homosexuality
and candidates for admission to Seminary (9 luglio 1985); Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera (16
maggio 2002): Notitiae 38 (2002), 586.
[11] Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 35-36: AAS 84 (1992), 714-718.
[12] Cfr. C.I.C., can. 241, § 1: “Il Vescovo diocesano
ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base
delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della
loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono
ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri”
e C.C.E.O., can. 342, § 1.
[13] Cfr. Optatam totius, n. 6: AAS 58 (1966), 717. Cfr. anche
C.I.C., can. 1029: “Siano promossi agli ordini soltanto
quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore
maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno
fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza
debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate
virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità
fisiche e psichiche congruenti con l’ordine che deve essere
ricevuto” e C.C.E.O., can. 758.
Non chiamare agli Ordini colui che non ha le qualità richieste
non è una ingiusta discriminazione: cfr. Congregazione
per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni concernenti
la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle
persone omosessuali.
[14] Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 43-59: AAS 84 (1992), 731-762.
[15] Cfr. ibid., n. 43: “Il presbitero, chiamato ad essere
immagine viva di Gesù Cristo Capo e Pastore della Chiesa,
deve cercare di riflettere in sé, nella misura del possibile,
quella perfezione umana che risplende nel Figlio di Dio fatto
uomo e che traspare con singolare efficacia nei suoi atteggiamenti
verso gli altri”: AAS 84 (1992), 732.
[16] Cfr. ibid., nn. 44 e 50: AAS 84 (1992), 733-736 e 746-748.
Cfr. anche: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, Carta circular Entre las más delicadas
a los Exc.mos y Rev.mos Señores Obispos diocesanos y demás
Ordinarios canónicamente facultados para llamar a las Sagradas
Ordenes, sobre Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos
(10 novembre 1997): Notitiae 33 (1997), 495-506, particolarmente
l’Allegato V.
[17] Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il Ministero
pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores (22 febbraio 2004),
n. 88.
[18] Cfr. C.I.C., can. 1052, § 3: “Se […] il
Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo
a ricevere gli ordini, non lo promuova”. Cfr. anche C.C.E.O.,
can. 770.
[19] Cfr. C.I.C., can. 1051: “Per quanto riguarda lo scrutinio
circa le qualità richieste nell’ordinando […]
vi sia l’attestato del rettore del seminario o della casa
di formazione, sulle qualità per ricevere l’ordine,
vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i
buoni costumi, l’attitudine ad esercitare il ministero;
ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo
stato di salute sia fisica sia psichica”.
[20] Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 50 e 66: AAS 84 (1992), 746-748
e 772-774. Cfr. anche Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis,
n. 48.
[21] Cfr. Pastores dabo vobis, n. 69: AAS 84 (1992), 778. |