| PROEMIO
1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti
liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della
vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di
Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende
la tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce
parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa
universale. Perciò questo santo ed ecumenico Concilio,
preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa
tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano
e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata,
oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha deciso di stabilire
alcuni punti principali, lasciando gli altri alla cura dei sinodi
orientali e della Sede apostolica.
CHIESE PARTICOLARI O RITI
Varietà di riti e unità
2. La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico
di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello
Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da
uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili,
congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari
o riti. Tra loro vige una mirabile comunione, di modo che la varietà
non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la
manifesta. È infatti intenzione della Chiesa cattolica
che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito
particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita
alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.
I riti godono di uguale dignità
3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente,
sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti
riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e
patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso modo affidate
al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà
divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale.
Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna
di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli
stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto
riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc
16,15), sotto la direzione del romano Pontefice.
Si studino i vari riti
4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare
tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie
e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei
fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno
giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio
di consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità
di azione e di unire le loro forze per aiutare le opere comuni,
onde far progredire più speditamente il bene della religione
e più efficacemente tutelare la disciplina del clero. Tutti
i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti
sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali;
anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i
laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli i cattolici
e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica
che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano
dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è
possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari
di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede
apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali,
provvederà essa stessa alle necessità secondo lo
spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità,
dando opportune norme, decreti o rescritti.
PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
CHE DEV'ESSERE CONSERVATO
Benemerenze delle Chiese orientali
5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche
chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese
benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio
non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro
patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente
quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente
che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto
e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari,
poiché si raccomandano per veneranda antichità,
si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più
adatte a provvedere al bene delle loro anime.
Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti
6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono
sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina,
e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del
proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono
essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali,
i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda
e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di
tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse,
procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per ragione
o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione
con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza
dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza
e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della
storia e delle caratteristiche degli orientali, Si raccomanda
inoltre caldamente agli istituti religiosi e alla associazioni
di rito latino che prestano la loro opera nelle regioni orientali
o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato,
fondino, per quanto possibile, case o anche province di rito orientale.
I PATRIARCHI ORIENTALI
I patriarchi orientali
7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale,
già riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col nome
di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione
su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli
del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando
il primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca
di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale,
a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato
dello stesso rito.
8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano cronologicamente
posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto alla dignità
patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore legittimamente
stabilita.
Onore e privilegi dei patriarchi orientali
9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi
delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore,
dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo.
Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati
i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni
Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici.
Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione
dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto
adattati alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza
per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto
di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito
entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile
diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.
Fondazione di nuovi patriarcati
10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma
del diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta
una Chiesa particolare o rito.
11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali
è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico
Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati,
la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al
romano Pontefice.
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti
12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre,
desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti
vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi
spettante la loro celebrazione e amministrazione.
La cresima
13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente
fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente
ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo
sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire
questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente,
a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando,
per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune
sia particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le
facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento,
possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza
pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni
del diritto sia comune che particolare.
La liturgia domenicale
15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire
alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini
del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine. Perché
più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce
che il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia
fino alla fine delle domenica o giorno festivo. Si raccomanda
caldamente ai fedeli, che in questi giorni, anzi con più
frequenza e anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristica.
La confessione
16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari
nella medesima regione o territorio orientale, la facoltà
dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le confessioni, concessa
legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri sacri pastori,
si estende a tutto il territorio del concedente anche a tutti
i luoghi e fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a
meno che il pastore del luogo l'abbia espressamente negata per
i luoghi del suo rito.
L'ordine sacro
17. Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad
aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo
santo Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia
caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente. Quanto
poi al suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e
doveri, provveda l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa
particolare.
I matrimoni misti
18. Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici
orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni
invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio
e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la
forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto
per la liceità. Per la validità basta la presenza
del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi
secondo il diritto.
IL CULTO DIVINO
I giorni festivi
19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa
Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni
a tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o
sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre
che alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili,
avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle
altre Chiese particolari.
La Pasqua
20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti
al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per
la comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per
promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa
regione o nazione, è data facoltà ai patriarchi
o alle supreme autorità ecclesiastiche del luogo di accordarsi,
con unanime consenso e sentiti i pareri degli interessati, per
celebrare la festa di Pasqua nella stessa domenica.
Le tempora
21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio
del proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora possono
pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della
loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare
questa legge secondo uno stesso rito.
Le laudi divine
22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni
e tradizioni della propria disciplina le laudi divine, che fino
dall'antica età furono in grande onore presso tutte le
Chiese orientali. Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri
padri, per quanto possono, attendano devotamente alle laudi divine.
La lingua liturgica
23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorità
di ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori compete il diritto
di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche
e di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica,
le versioni dei testi nelle lingua del paese.
RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE
Promuovere l'unità dei cristiani
24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica
romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità
di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi
del decreto « sull'ecumenismo » promulgato da questo
santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della
vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali,
la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e
la fraterna stima delle cose e degli animi.
25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito
Santo vengono all'unità cattolica, non si esiga più
di quanto richiede la semplice professione della fede cattolica.
E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio
valido, i chierici orientali che vengono all'unità cattolica,
hanno facoltà di esercitare il proprio ordine, secondo
le norme stabilite dalla competente autorità.
« Communicatio in sacris »
26. La « communicatio in sacris » che pregiudica
l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore
o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo,
è proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra,
per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono
considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali
né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono
pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza
e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio.
Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo,
di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la
testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della
partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre.
In considerazione di questo, il santo Concilio «per non
essere noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro
che sono salvati » e per fomentare sempre più l'unione
con le Chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente
modo di agire.
27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona
fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire,
se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti
della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi
anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti
ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti,
ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità
lo domandino e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente
o moralmente impossibile.
28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione
è permessa la « communicatio in sacris » in
celebrazioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali
separati.
29. Questa maniera più mite di «communicatio in
sacris » con i fratelli delle Chiese orientali separate
è affidata alla vigilanza e al discernimento dei pastori
locali, affinché, consigliatisi tra di loro e, se occorra,
uditi anche i pastori delle Chiese separate, abbiano a regolare
con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani
tra di loro.
CONCLUSIONI
30. Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva
collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente,
e allo stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni giuridiche
sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa
cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza
della comunione. Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e
occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare ferventi e
assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio, affinché, con
l'aiuto della sua santissima Madre, tutti diventino una cosa sola.
Preghino pure perché su tanti cristiani di qualsiasi Chiesa,
i quali confessando strenuamente il nome di Cristo, soffrono e
sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e del conforto
dello Spirito Santo consolatore. Con amore fraterno vogliamoci
tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore
l'un l'altro (Rm 12,10).
21 novembre 1964 |