IL DIRITTO DELLA PERSONA
UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre
più consapevoli della propria dignità di persone
e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa,
esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla
coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. Parimenti,
gli stessi esseri umani postulano una giuridica delimitazione
del potere delle autorità pubbliche, affinché non
siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà,
tanto delle singole persone, quanto delle associazioni. Questa
esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto
i valori dello spirito, e in primo luogo il libero esercizio della
religione nella società. Considerando diligentemente tali
aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e come siano
conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio
Vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa,
dalle quali trae nuovi elementi in costante armonia con quelli
già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto
conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli uomini,
servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla
beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista
nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù
ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo
agli apostoli: « Andate dunque, istruite tutte le genti
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato
» (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti a
cercare la verità, specialmente in ciò che concerne
Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità
man mano che la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e
vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non
si impone che per la forza della verità stessa, la quale
si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poiché
la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono nell'adempiere
il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità dalla coercizione
nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società
verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il
sacro Concilio, trattando di questa libertà religiosa,
si propone di sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più
recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento
giuridico della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ
RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha
il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una
tale libertà è che gli esseri umani devono essere
immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi
sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia
religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza
né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità
ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o
associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà
religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della
persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata
e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà
religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile
nell'ordinamento giuridico della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in
quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera
volontà e perciò investiti di personale responsabilità,
sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare
la verità, in primo luogo quella concernente la religione.
E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta
e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un
tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado
di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono
della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità
dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa
non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona,
ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità
perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare
la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora
sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può
essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora
si consideri che norma suprema della vita umana è la legge
divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale
Dio con sapienza e amore ordina, dirige e governa l'universo e
le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere
umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida
soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile
verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto
di cercare la verità in materia religiosa, utilizzando
mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo
prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente
alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale:
e cioè con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto
dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello scambio e
del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella
ricerca, gli uni rivelano agli altri la verità che hanno
scoperta o che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta
conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con assenso
personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso
la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in
ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è
Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza.
E non si deve neppure impedirgli di agire in conformità
ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della
religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni
volontari e liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente
verso Dio: e tali atti da un'autorità meramente umana non
possono essere né comandati, né proibiti. Però
la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima
esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri
in materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine
stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi
il libero esercizio della religione nella società, una
volta rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica
gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono
per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi
la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare
il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire
la vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della
sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole persone,
compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria.
I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale
tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine
pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto
di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo
norme proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto
pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa,
nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli
altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere
impediti con leggi o con atti amministrativi del potere civile
di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri,
di comunicare con le autorità e con le comunità
religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire
edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti
di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede,
a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa
e nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo
di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni
disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di
persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire
va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del
diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi
religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la società
e nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere
sociale della natura umana e della stessa religione si fonda il
diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla
propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e
dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto proprio
e primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la propria
vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi
spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire
ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi
deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori
il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e
gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di
scelta non debbono essere gravati, né direttamente né
indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori
sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche
che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori,
o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia
esclusa ogni formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che si
concreta nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali
gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più
riccamente o con maggiore facilità --consiste soprattutto
nella salvaguardia dei diritti della persona umana e nell'adempimento
dei rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto
alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto
ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri
gruppi religiosi: a ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto
conto del loro specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è
dovere essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare
a tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace
tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie
allo sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini
siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti
la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società
goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà
degli uomini verso Dio e verso la sua santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento
giuridico di una società viene attribuita ad un determinato
gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario
che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi
religiosi venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla
libertà in materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica
dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società,
per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma
occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere
imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri
mezzi la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua
negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso
o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce contro
la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il
diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza
per distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto
il genere umano oppure in qualche regione o in un determinato
gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene
esercitato nella società umana; di conseguenza il suo esercizio
è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio
morale della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare
i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in
virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo
tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri
e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire
secondo giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto
di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto
pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al
potere civile prestare una tale protezione; ciò però
va compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una
delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine
morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace difesa
dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di
tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di quella autentica
pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla
base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia
della pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono
la parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il
nome di ordine pubblico. Per il resto nella società va
rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta
la libertà più ampia possibile, e la loro libertà
non deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici
fattori, vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo
di essere privati della facoltà di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che,
sotto il pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza
e apprezzano poco la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto
coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi
per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine
morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano
amanti della genuina libertà, esseri umani cioè
che siano capaci di emettere giudizi personali nella luce della
verità, di svolgere le proprie attività con senso
di responsabilità, e che si impegnano a perseguire tutto
ciò che è vero e buono, generosamente disposti a
collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata
e contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore responsabilità
i loro doveri nella vita sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE
DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa affonda le
radici nella Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli
esseri umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento
nella dignità della persona, le cui esigenze la ragione
umana venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso
l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina sulla libertà
affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per cui tanto
più va rispettata con sacro impegno dai cristiani. Quantunque,
infatti, la Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto
all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa,
fa tuttavia conoscere la dignità della persona umana in
tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libertà
umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di credere
alla parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di
una tale Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro
azione. Tutto ciò illustra i principi generali sopra cui
si fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla libertà
religiosa. E anzitutto, la libertà religiosa nella società
è in piena rispondenza con la libertà propria dell'atto
di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto
nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri, è
che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo volontariamente;
nessuno, quindi, può essere costretto ad abbracciare la
fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di fede è
per sua stessa natura un atto volontario, giacché gli essere
umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo Gesù
ad essere figli adottivi, non possono aderire a Dio che ad essi
si rivela, se il Padre non li trae e se non prestano a Dio un
ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si
escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani.
E perciò un regime di libertà religiosa contribuisce
non poco a creare quell'ambiente sociale nel quale gli esseri
umani possono essere invitati senza alcuna difficoltà alla
fede cristiana, e possono abbracciarla liberamente e professarla
con vigore in tutte le manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e
verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere
alla loro vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo
della dignità della persona umana da lui creata, che deve
godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò
è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel quale
Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti
Cristo, che è Maestro e Signore nostro, mite ed umile di
cuore ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo,
ha sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per
suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare
su di essi alcuna coercizione Ha pure rimproverato l'incredulità
degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno
del giudizio. Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: «
Chi avrà creduto e sarà battezzato, sarà
salvo. Chi invece non avrà creduto sarà condannato
» (Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è stata
seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti
e due fino alla mietitura che avverrà alla fine del tempo.
Non volendo essere un messia politico e dominatore con la forza
preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che viene «
per servire e dare la sua vita in redenzione di molti »
(Mc 10,45). Si presentò come il perfetto servo di Dio che
« non rompe la canna incrinata e non smorza il lucignolo
che fuma » (Mt 12,20). Riconobbe la potestà civile
e i suoi diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì
però chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio:
« Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio
quello che è di Dio » (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato
la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione,
con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera
libertà. Infatti rese testimonianza alla verità,
però non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano.
Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce ascoltando
la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in
virtù dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce
trae a sé gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo,
hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa
i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri
umani a confessare Cristo Signore, non però con un'azione
coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto
con la forza della parola di Dio, Con coraggio annunziavano a
tutti il proposito di Dio salvatore, « il quale vuole che
tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della
verità » (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però,
avevano riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando
in tal modo come «ognuno di noi renderà conto di
sé a Dio» (Rm 14,12) e sia tenuto ad obbedire soltanto
alla propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno sempre
cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente
osando dinanzi al popolo e ai principi di « annunziare con
fiducia la parola di Dio » (At 4,31). Con ferma fede ritenevano
che lo stesso Vangelo fosse realmente la forza di Dio per la salvezza
di ogni credente. Sprezzando quindi tutte « le armi carnali
» seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo,
hanno predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella divina
virtù di tale parola del distruggere le forze avverse a
Dio e nell'avviare gli esseri umani alla fede e all'ossequio di
Cristo, Come il Maestro, così anche gli apostoli hanno
riconosciuto la legittima autorità civile: « Non
vi è infatti potestà se non da Dio », insegna
l'Apostolo, il quale perciò comanda: « Ognuno sia
soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone alla
potestà, resiste all'ordine stabilito da Dio » (Rm
13,1-5). Nello stesso tempo, però, non hanno avuto timore
di resistere al pubblico potere che si opponeva alla santa volontà
di Dio: « È necessario obbedire a Dio prima che agli
uomini » (At 5,29). La stessa via hanno seguito innumerevoli
martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica,
segue la via di Cristo e degli apostoli quando riconosce come
rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di
Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce.
Essa ha custodito e tramandato nel decorso dei secoli la dottrina
ricevuta da Cristo e dagli apostoli. E quantunque nella vita del
popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della
storia umana, di quando in quando si siano avuti modi di agire
meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso contrari,
tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la quale nessuno può
essere costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è
mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo
degli esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini
lungo i tempi riconoscessero più largamente e meglio la
dignità della propria persona e maturasse la convinzione
che la persona nella società deve essere immune da ogni
umana coercizione in materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al
bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e
sempre conservate e difese da ogni ingiuria, è certamente
di altissimo valore la seguente: che la Chiesa nell'agire goda
di tanta libertà quanta le è necessaria per provvedere
alla salvezza degli esseri umani. È questa, infatti, la
libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito
la Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria della
Chiesa, tanto che quanti l'impugnano agiscono contro la volontà
di Dio. La libertà della Chiesa è principio fondamentale
nelle relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento
giuridico della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico
potere, la Chiesa rivendica a sé la libertà come
autorità spirituale, fondata da Cristo Signore, alla quale
per mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo universo
a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Parimenti, la Chiesa
rivendica a sé la libertà in quanto è una
comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere
nella società civile secondo i precetti della fede cristiana.
Ora, se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato
a parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità
tradotto realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto
e di fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza
necessaria all'adempimento della sua divina missione: indipendenza
nella società, che le autorità ecclesiastiche hanno
sempre più vigorosamente rivendicato. Nello stesso tempo
i cristiani, come gli altri uomini godono del diritto civile di
non essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi
è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e
la libertà religiosa che deve essere riconosciuta come
un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità
e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società
civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: «
Istruite tutte le genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare
instancabilmente «affinché la parola di Dio corra
e sia glorificata» (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché
« anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti
per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito
al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti
gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità»
(1 Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della loro coscienza,
devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della
Chiesa. Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica
è maestra di verità e sua missione è di annunziare
e di insegnare autenticamente la verità che è Cristo,
e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare autoritativamente
i principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura
umana. Inoltre i cristiani, comportandosi sapientemente con coloro
che non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la luce della
vita con ogni fiducia e con fortezza apostolica, fino all'effusione
del sangue, « nello Spirito Santo, con la carità
non simulata, con la parola di verità» (2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave
di conoscere sempre meglio la verità da lui ricevuta, di
annunciarla fedelmente e di difenderla con fierezza, non utilizzando
mai mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo,
però, la carità di Cristo lo spinge a trattare con
amore, con prudenza e con pazienza gli esseri umani che sono nell'errore
o nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver riguardo sia
ai doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere annunciato,
sia ai diritti della persona umana, sia alla misura secondo la
quale Dio attraverso il Cristo distribuisce la sua grazia agli
esseri umani che vengono invitati ad accettare e a professare
la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di
poter professare liberamente la religione sia in forma privata
che pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte
delle costituzioni è già dichiarata diritto civile
ed è solennemente proclamata in documenti internazionali.
Non mancano però regimi i quali, anche se nelle loro costituzioni
riconoscono la libertà del culto religioso, si sforzano
di stornare i cittadini dalla professione della religione e di
rendere assai difficile e pericolosa la vita alle comunità
religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi
di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli,
esorta i cattolici e invita tutti gli esseri umani a considerare
con la più grande attenzione quanto la libertà religiosa
sia necessaria, soprattutto nella presente situazione della famiglia
umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre
più unificando, che si fanno sempre più stretti
i rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione diverse,
mentre si fa ognora più viva in ognuno la coscienza della
propria responsabilità personale. Per cui, affinché
nella famiglia umana si instaurino e si consolidino relazioni
di concordia e di pace, si richiede che ovunque la libertà
religiosa sia munita di una efficace tutela giuridica e che siano
osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani attinenti
la libera espressione della vita religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente
elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libertà
religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per l'azione
dello Spirito Santo pervenga alla sublime e perenne « libertà
della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).
7 dicembre 1965 |