| PROEMIO
1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare
il suo popolo dai peccati e per santificare tutti gli uomini;
com'egli era stato mandato dal Padre, così mandò
i suoi apostoli e li santificò dando loro lo Spirito Santo,
affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la
terra e salvassero gli uomini, « per l'edificazione del
suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo
2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore
di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le
sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione
rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale,
a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito
pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della
Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la
suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese.
Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli apostoli
come pastori delle anime e, insieme col sommo Pontefice e sotto
la sua autorità hanno la missione di perpetuare l'opera
di Cristo, pastore eterno. Infatti Cristo diede agli apostoli
ed ai loro successori il mandato e la potestà di ammaestrare
tutte le genti, di santificare gli uomini nella verità
e di guidarli. Perciò i vescovi, per virtù dello
Spirito Santo che è stato loro dato, sono divenuti veri
ed autentici maestri della fede, pontefici e pastori.
3. I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese,
esercitano il loro ufficio episcopale, ricevuto per mezzo della
loro consacrazione episcopale, in comunione e sotto l'autorità
del sommo Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero
ed il governo pastorale, uniti tutti in un collegio o corpo, rispetto
a tutta la Chiesa di Dio. I singoli vescovi esercitano tale ministero
nei riguardi della porzione del gregge del Signore che è
stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa particolare
affidatagli. Talvolta però alcuni vescovi possono congiuntamente
provvedere ad alcune necessità comuni a diverse Chiese.
Pertanto questo santo Concilio, considerate le condizioni dell'umana
società, che ai nostri giorni sono in piena evoluzione
volendo determinare i doveri pastorali dei vescovi in maniera
più particolareggiata, impartisce le seguenti disposizioni.
CAPITOLO I
I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I. La posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale
Il collegio episcopale
4. I vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione
e in gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio,
sono costituiti membri del corpo episcopale. « L'ordine
dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero
e nel governo pastorale, ed è anzi l'ininterrotto prolungamento
del corpo apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice,
suo capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà
sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si
può esercitare senza il consenso del romano Pontefice ».
Tale potestà invero « si esercita in modo solenne
nel Concilio ecumenico» perciò questo santo Sinodo
dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del collegio episcopale,
hanno il diritto di intervenire al Concilio ecumenico. «
La stessa potestà collegiale può essere esercitata,
insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo,
purché il capo del collegio li inviti ad una azione collegiale,
o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei
vescovi sparsi nel mondo, in modo che diventi un vero atto collegiale
».
Il Sinodo
5. Una più efficace collaborazione al supremo pastore
della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano
Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse
regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato
Sinodo dei vescovi. Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato
cattolico, è un segno che tutti i vescovi sono partecipi
in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale.
I vescovi partecipano della sollecitudine per tutta la
Chiesa
6. I vescovi, come legittimi successori degli apostoli e membri
del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti
e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina disposizione
e comando del l'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con
gli altri vescovi, è infatti in certo qual modo responsabile
della Chiesa. In modo particolare si dimostri no solleciti di
quelle parti del mondo dove la parola di Dio non è ancora
stata annunziata, o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti,
i fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della
vita cristiana, anzi di perdere la fede stessa.
Si adoperino perciò a che i fedeli sostengano promuovano
con ardore le opere di evangelizzazione e di apostolato. Cerchino
inoltre di preparare degni sacerdoti, come anche degli ausiliari,
religiosi e laici non solo per le missioni, ma anche per le regioni
che hanno scarsezza di clero. Facciano ogni possibile sforzo,
perché alcuni dei loro sacerdoti si rechino in terra di
missione o nelle diocesi predette ad esercitarvi il sacro ministero,
per tutta la loro vita o al meno per un determinato periodo di
tempo.
Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei beni ecclesiastici
devono essere tenute presenti le necessità non solo delle
loro diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari,
perché anche queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo.
Ed infine rivolgano le loro cure, secondo le loro possibilità,
ad alleviare le calamità da cui altre diocesi o altre regioni
sono afflitte.
Ricordare i vescovi perseguitati
7. Soprattutto i vescovi circondino col loro fraterno affetto
e con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo
della loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie
e di persecuzioni, giacciono in carcere o sono impediti dall'esercitare
il loro ministero. Mirino così, con la preghiera e con
l'opera, a lenire e mitigare i dolori dei loro confratelli.
II. I vescovi e la santa Sede
I vescovi nelle loro diocesi
8. a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi
loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria,
propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del
loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo
la potestà del romano Pontefice di riservare alcune cause
a se stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di
dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa
i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità,
ogni qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale;
a meno che la suprema autorità della Chiesa non avanzi
qualche speciale riserva in proposito.
I dicasteri della curia romana
9. Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà
sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri
della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro
nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese
e al servizio dei sacri pastori.
Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono il desiderio che
questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio un prezioso
aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa, vengano
riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessità dei
tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda
il loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi
di lavoro ed il coordinamento delle loro attività. Come
pure desiderano che, in considerazione del ministero pastorale
dei vescovi, sia più esattamente definito l'ufficio dei
legati del romano Pontefice.
10. Poiché questi dicasteri sono stati costituiti per
il bene della Chiesa universale, si esprime parimenti il desiderio
che i loro membri, il loro personale e i loro consultori, come
pure i legati del romano Pontefice, nei limiti del possibile,
siano in più larga misura scelti dalle diverse regioni
della Chiesa. Così gli uffici, ossia gli organi centrali
della Chiesa cattolica, presenteranno un carattere veramente universale.
Viene altresì auspicato che tra i membri dei dicasteri
siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani,
che possano in modo più compiuto rappresentare al sommo
Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità
di tutte le Chiese. Da ultimo i Padri conciliari stimano che sia
molto utile che i sacri dicasteri chiedano, più che in
passato, il parere di laici che si distinguano per virtù,
dottrina ed esperienza, affinché anch'essi svolgano nella
vita della Chiesa il ruolo che loro conviene.
CAPITOLO II
I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI
I. I vescovi diocesani
La diocesi e il vescovo
11. La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata
alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio,
in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello
Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca
una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e postolica. I singoli
vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare,
sotto l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome
del Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro
pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare,
di santificare e di reggere. Essi però devono riconoscere
i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia
alle altre autorità gerarchiche.
I vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico come testimoni
di Cristo al cospetto di tutti gli uomini, interessandosi non
solo di coloro che già seguono il Principe dei pastori,
ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi
maniera si sono allontanati dalla via della verità, oppure
ignorano ancora il Vangelo di Cristo e la sua misericordia salvifica;
così agiranno, fino a quando tutti quanti cammineranno
« in ogni bontà, giustizia e verità »
(Ef 5,9).
Il ministero di evangelizzare il popolo di Dio
12. Nell'esercizio del loro ministero di insegnare annunzino
agli uomini il Vangelo di Cristo, che uno dei principali doveri
dei vescovi e ciò faccia no, nella forza dello Spirito,
invitando gli uomini al la fede o confermandoli nella fede viva.
Propongano loro il mistero integrale di Cristo, ossia quelle verità
che non si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino
contemporaneamente alle anime la via da Dio rivelata, che conduce
gli uomini alla glorificazione del Signore e con ciò alla
loro eterna felicità.
Mostrino inoltre che, nei disegni di Dio, le stesse cose terrene
e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli uomini
e possono di conseguenza non poco contribuire all'edificazione
del Corpo di Cristo.
Insegnino pertanto quanto grande è, secondo la dottrina
della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà
e della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua
unità e stabilità, della procreazione ed educazione
della prole; il valore della società civile, con le sue
leggi e con le varie professioni in essa esistenti; il valore
del lavoro e del riposo, delle arti e della tecnica; il valore
della povertà e dell'abbondanza dei beni materiali. E da
ultimo espongano come debbano essere risolti i gravissimi problemi
sollevati dal possesso dei beni materiali, dal loro sviluppo e
dalla loro giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e
dalla fraterna convivenza di tutti i popoli.
13. I vescovi devono esporre la dottrina cristiana in modo consono
alle necessità del tempo in cui viviamo: in un modo, cioè,
che risponda alle difficoltà ed ai problemi, dai quali
sono assillati ed angustiati gli uomini d'oggi. Inoltre non solo
devono difenderla in prima persona, ma devono stimolare anche
i fedeli a fare altrettanto ed a propagarla. Propongano poi tale
insegnamento in maniera da dimostrare la materna sollecitudine
della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli;
e concordino una particolare attenzione ai più poveri e
ai più deboli, memori che a questi sono stati mandati dal
Signore ad annunziare il Vangelo.
E poiché la Chiesa non può non stabilire un colloquio
con l'umana società in seno alla quale vive, incombe in
primo luogo ai vescovi il dovere di andare agli uomini e di sollecitare
e promuovere un dialogo con essi. Ma perché in questi dialoghi
di salvezza la verità vada sempre unita con la carità,
e l'intelligenza con l'amore, è necessario non solo che
essi si svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà
e con mitezza, ma anche che in essi ad un doverosa prudenza si
accompagni una vicendevole fiducia; perché tale fiducia,
favorendo l'amicizia, è destinata ad unire gli animi.
Per la diffusione della dottrina cristiana, ricorrano ai mezzi
che oggi sono a disposizione: in primo luogo alla predicazione
ed alla istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale
importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle scuole,
nelle università, mediante conferenze e riunioni di ogni
specie; infine a pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche
speciale avvenimento, fatte per mezzo della stampa e dei vari
mezzi di comunicazione sociale, dei quali è assolutamente
opportuno servirsi per annunziare il Vangelo di Cristo.
14. Vigilino affinché con premuroso zelo, non solo ai
fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il
catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede
e di renderla cosciente e attiva, per mezzo di un'opportuna istruzione.
Abbiano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine
ed un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta,
alla mentalità, alle capacità, all'età e
alle condizioni di vita degli uditori, e sia basato sulla sacra
Scrittura, sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla
vita della Chiesa. Si adoperino inoltre perché i catechisti
siano convenientemente preparati al loro compito, conoscano di
conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano in teoria
ed in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche.
Abbiano anche cura di ripristinare o meglio adattare ai nostri
tempi l'istituto dei catecumeni adulti.
Il ministero di santificare il popolo di Dio
15. Nell'esercizio del loro ministero di santificazione, i vescovi
si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli uomini
e di essere stati investiti della loro dignità per gli
uomini in tutto ciò che si riferisce a Dio, affinché
offrano doni e sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno
la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio
della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi
consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano
prudenti cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che
in unione col vescovo ed al servizio del suo presbiterio sono
destinati al ministero del popolo di Dio. I vescovi perciò
sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso
tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica
nella Chiesa loro affidata.
Mettano perciò in opera ogni loro sforzo, perché
i fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più
profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un corpo
più intimamente compatto, nell'unità della carità
di Cristo. «Perseveranti nella preghiera e nel ministero
della parola » (At 6,4) pongano ogni loro impegno, perché
tutti quelli cl sono affidati alle loro cure siano concordi nel
preghiera e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella
grazia e siano fedeli testimoni del Signore.
Nella loro qualità di maestri di perfezione si studino
di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti,
i religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno
ricordino tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio
di santità, nella carità, nell'umiltà e nella
semplicità della vita. Conducano le Chiese loro affidate
a tal punto di santi che in esse siano pienamente manifestati
i sentimenti della Chiesa universale di Cristo. Di conseguenza
cerchino di incrementare più che sia possibile le vocazioni
sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle missionarie.
Il ministero di guidare il popolo di Dio
16. Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i
vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli come coloro che
servono come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono
da esse conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro
spirito di carità e di zelo verso tutti e la cui autorità
ricevuta da Dio incontra un'adesione unanime e riconoscente. Raccolgano
intorno a sé l'intera famiglia del loro gregge e diano
ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri,
vivano ed operino in comunione di carità.
Per raggiungere simile intento i vescovi «disposti a qualsiasi
opera buona» (2 Tm 2,21), e «sopportando tutto per
amore degli eletti» (2 Tm 2,10), orientino la loro vita
in modo che sia atta a rispondere alle esigenze dei nostri tempi.
Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, perché
essi si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro preoccupazioni,
e vi si consacrano nella vita quotidiana con tanto zelo. Li considerino
come figli ed amici e perciò siano disposti ad ascoltarli
e a trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare
l'attività pastorale in tutta la diocesi.
Dimostrino il più premuroso interessamento per le loro
condizioni spirituali, intellettuali e materiali, affinché
essi, con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero
fedelmente e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano istituzioni
e organizzino particolari convegni nei quali i sacerdoti di tanto
in tanto possano riunirsi, sia per la rinnovazione della loro
vita in corsi più lunghi di esercizi spirituali, sia per
l'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente
della sacra Scrittura e della teologia, dei problemi sociali di
maggiore importanza e dei nuovi metodi dell'attività pastorale.
Seguano con misericordia attiva quei sacerdoti che, per qualsiasi
ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche modo venuti
meno ai loro doveri.
Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei fedeli,
secondo il bisogno di ciascuno, i vescovi cerchino di conoscere
a fondo le loro necessità e le condizioni sociali nelle
quali vivono, ricorrendo, tale scopo, a tutti i mezzi opportuni,
e specialmente alle indagini sociologiche. Si dimostrino premurosi
verso tutti: di qualsiasi età, condizione, nazionalità
siano essi del paese, o di passaggio, o stranieri. Nell'esercizio
di questa attività pastorale, rispettino compiti spettanti
ai loro fedeli nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro anche il
dovere ed il diritto di collaborare attivamente all'edificazione
del corpo mistico di Cristo.
Amino i fratelli separati e raccomandino ai lo fedeli di trattarli
con grande umanità e carità, favorendo così
l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla Chiesa. Estendano
il loro zelo anche ai non battezzati, affinché pure ad
essi si manifesti la carità di Cristo, di cui i vescovi
sono testimoni davanti a tutti.
Varie attività nell'apostolato
17. Si sviluppino le varie forme di apostolato. In tutta la diocesi
e nei settori particolari queste opere di apostolato siano opportunamente
coordinate ed intimamente unite tra di loro, sotto la guida del
ve scovo. Grazie a ciò tutte le iniziative ed attività
d, carattere catechistico, missionario, caritativo, socia le,
familiare, scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a fini pastorali,
saranno ricondotte a un'azione con corde, dalla quale sia resa
ancor più palese l'unità della diocesi.
Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli, secondo la loro
condizione e capacità, hanno il dovere di fare dell'apostolato;
si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le varie opere
dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione cattolica.
Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni che direttamente
o indirettamente si propongono fini soprannaturali: ossia la ricerca
di una vita più perfetta, o la propagazione del Vangelo
di Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione della dottrina
cristiana e lo sviluppo del culto pubblico, o scopi sociali, o
il compimento di opere di pietà e di carità.
Tali forme di apostolato devono essere adattate alle necessità
dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli uomini:
non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali, demografiche
ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente tale
scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle
indagini sociali e religiose, eseguite per mezzo degli uffici
di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con ogni premura.
18. Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che,
a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell'ordinario
ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali
sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi,
gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie.
Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza spirituale
per i turisti.
Le conferenze episcopali, e specialmente quelle nazionali, dedichino
premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti
le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e direttive,
in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente
alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo
le disposizioni date o da darsi dalla santa Sede e adattandole
convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei luoghi e
delle persone.
I vescovi e l'autorità civile
19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico mirante alla
salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena e perfetta
libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità.
Perciò non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente
l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, né impedire
che essi possano liberamente comunicare con la santa Sede con
le altre autorità ecclesiastiche e coi loro sudditi.
I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro
gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale
e civile e la prosperità, armonizzando a tal fine--a titolo
del loro ufficio e come si conviene a dei vescovi--la loro attività
a quella delle pubbliche autorità, inculcando ai fedeli
obbedienza alle leggi giuste e rispetto alle autorità legittimamente
costituite.
20. Poiché il ministero apostolico dei vescovi è
stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale
e soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il
diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio,
peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità
ecclesiastica.
Perciò, per difendere debitamente la libertà della
Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente
il bene dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire,
alle autorità civili non siano più concessi diritti
o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione
all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili poi che
ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine,
godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo, mentre
esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da
loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, affinché,
previe intese con la santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente
rinunziare.
Rinuncia al ministero episcopale
21. Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste
tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge
una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad
essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la
loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero
meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro
invito della competente autorità rassegnino le dimissioni
dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità,
se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente
sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari
diritti.
II. Delimitazione delle diocesi
Revisione di confini e norme da seguirsi
22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della
diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente
si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo,
che si possa il più perfettamente possibile provvedere
all'assistenza spirituale del popolo di Dio.
Ciò comporta non solo una conveniente determinazione dei
confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione
del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato.
Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti
e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo
dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime,
prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una
revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole
o unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più
adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi
formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione
interna.
23. Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia
cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della
diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni,
a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver
esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti
criteri generali:
1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente
per quanto è possibile la varia composizione del popolo
di Dio, perché ciò può rendere più
agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo
si faccia in modo che questi agglomerati demografici si mantengano
possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni civili che
ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio
di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle
circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche,
economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli
abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato
da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali,
fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e
coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere
i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche
modo alle attività diocesane; dall'altra essi costituiscano
un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale
sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile
tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità
della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più
convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua
la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti,
per numero ed idoneità, ad un'appropriata cura spirituale
del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le
opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la pratica
ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione
dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione
o almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare
le risorse necessarie per sostenere le persone e le istituzioni
diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il
vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo
di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di
un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e,
se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da
se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo
il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può
fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.
In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda
o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per
mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia
anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con
altri opportuni sistemi.
24. Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i cambiamenti
e le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva restando
la prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi
affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali
competenti per territorio; queste, se lo riterranno opportuno,
si serviranno dell'aiuto di una particolare commissione episcopale
e chiederanno sempre il parere dei vescovi delle province o delle
regioni interessate. Dopo di ciò sottoporranno i loro pareri
ed i loro voti alla santa Sede.
III. I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero
pastorale
1) Vescovi coadiutori e ausiliari
25. Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi
in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge
del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado
si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo
diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi o
per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari
circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura,
non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero,
come esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari
bisogni esigono che, per aiutare i1 vescovo diocesano, si stabilisca
un vescovo coadiutore. Questi vescovi coadiutori e ausiliari devono
essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva
restando la unità del governo diocesano e l'autorità
del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace
e la loro dignità episcopale sia salvaguardata.
Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono
chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano,
devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari
agiscano in piena armonia con lui. Devono sempre circondare il
vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da
parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.
26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il
vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla
competente autorità uno o più ausiliari, che sono
costituiti per la diocesi, senza diritto di successione.
Se già ciò non è stato disposto nelle lettere
di nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari
suoi vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto
dalla sua autorità, e li consulti quando dovrà esaminare
i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale.
Se non è diversamente disposto dalla competente autorità,
alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà
dei vescovi ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante
la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino
di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato
al vescovo ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad
uno di essi.
Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato
con diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere
sempre costituito vicario generale. E ad esso possono dalla competente
autorità essere concesse, in casi particolari, più
ampie facoltà. Per il maggior bene presente e futuro della
diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di
consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti.
2) Curia e consigli diocesani
27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario
generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della
diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari
vescovili che, in forza del diritto, in una determinata parte
della diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi
dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere
che il diritto comune attribuisce al vicario generale.
Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi sono
da annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo senato
ed il suo consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio
dei consultori o altri consigli, secondo le circostanze ed il
carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente
ai capitoli cattedrali, si diano, quando è necessario,
una nuova organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri
tempi.
Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della curia siano
ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo.
La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo
idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche
per l'esercizio delle opere di apostolato.
È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca
una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano
e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti
con particolare cura. Sarà compito di tale commissione
studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere
di apostolato, per poi proporre conclusioni pratiche.
3) Clero diocesano
28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, partecipano
in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano
con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali cooperatori
dell'ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro ministero il
ruolo principale spetta ai sacerdoti diocesani, perché,
essendo essi incardinati o addetti ad una Chiesa particolare,
si consacrano tutti al suo servizio, per la cura spirituale di
una porzione del gregge del Signore. Perciò essi costituiscono
un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è
come il padre. Questi, per poter meglio e più giustamente
distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter
godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici
e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti
e dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libertà.
Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono poggiare
principalmente sulla base di una carità soprannaturale,
affinché l'unità di intenti tra i sacerdoti e il
vescovo renda più fruttuosa la loro azione pastorale. A
tale scopo, perché se ne avvantaggi sempre più il
servizio delle anime, il vescovo chiami i sacerdoti a colloquio,
anche in comune con altri, per trattare questioni pastorali; e
ciò non solo occasionalmente, ma, per quanto è possibile,
a date fisse.
Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di
loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la
diocesi. Ricordando altresì che i beni materiali, da loro
acquisiti nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono
legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle
necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni
del vescovo e in misura delle loro possibilità.
29. Sono da ritenere diretti collaboratori del vescovo anche
quei sacerdoti ai quali egli affida un ufficio pastorale oppure
opere di carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un determinato
territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli,
sia riguardo ad una particolare forma di attività. Prestano
anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti ai quali il vescovo
affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia
in istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti
ad opere sopradiocesane, meritano una particolare considerazione
a motivo delle preziose opere di apostolato che esercitano, e
ciò specialmente da parte del vescovo nel cui territorio
hanno il domicilio.
I parroci
30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i parroci:
ad essi, come a pastori propri, è affidata la cura delle
anime in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità
dello stesso vescovo.
1) Nell'esercizio della loro missione i parroci con i loro cooperatori
devono svolgere il compito di insegnare e di governare in modo
che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente
membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa universale.
Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia con i
sacerdoti che esercitano il ministero parrocchiale in quel territorio
(quali sono, per esempio, i vicari foranei e i decani) o sono
addetti ad opere di carattere superparrocchiale affinché
la cura pastorale abbia la dovuta unità e sia resa più
efficace. La cura delle anime deve inoltre essere animata da spirito
missionario, cosicché si estenda, nel modo dovuto, a tutti
gli abitanti della parrocchia. Se i parroci non possono raggiungere
alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri, anche laici,
perché li aiutino nell'apostolato. Per rendere più
efficace la cura delle anime va caldamente raccomandata la vita
comune dei sacerdoti, specialmente di quelli addetti alla stessa
parrocchia; essa, mentre giova all'attività apostolica,
offre ai fedeli esempio di carità e di unità.
2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci devono
predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi,
radicati nella fede, nella speranza e nella carità, crescano
in Cristo, e la comunità cristiana renda quella testimonianza
di carità che il Signore ha raccomandato inoltre, con un'istruzione
catechistica appropriata all'età di ciascuno, devono condurre
i fedeli alla piena conoscenza del mistero della salvezza. Nell'impartire
questa istruzione si servano non solo dell'aiuto dei religiosi,
ma anche della collaborazione dei laici, istituendo pure la confraternita
della dottrina cristiana. Nel campo del ministero della santificazione,
i parroci abbiano di mira che la santa messa diventi il centro
ed il culmine di tutta la vita della comunità cristiana;
si sforzino inoltre perché i fedeli alimentino la loro
vita spirituale accostandosi devotamente e frequentemente ai santi
sacramenti e partecipando consapevolmente ed attivamente alla
liturgia. I parroci inoltre si ricordino che il sacramento della
penitenza è di grandissimo giovamento per la vita cristiana;
quindi Si mostrino sempre disposti e pronti ad ascoltare le confessioni
dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti
che conoscano bene differenti lingue. Nel compiere il loro dovere
di pastori, i parroci si studino di conoscere il loro gregge.
E poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino
a sviluppare la vita cristiana in ogni fedele, sia nelle famiglie,
sia nelle associazioni, soprattutto in quelle dedite all'apostolato,
sia in tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino
le case e le scuole, secondo le esigenze del loro compito pastorale;
provvedano con ogni premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino
di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano
una particolare cura agli operai e stimolino i fedeli a portare
il loro concorso alle opere di apostolato.
3) I vicari parrocchiali, che sono i collaboratori del parroco,
danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio del
ministero pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò
tra il parroco ed i suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne,
carità e rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano
a vicenda col consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; ed insieme
facciano fronte al lavoro parrocchiale con unità di intenti
e concordia di sforzi.
Le parrocchie
31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di
un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo
la sua dottrina, ma anche la sua pietà, il suo zelo apostolico
e le altre doti e qualità necessarie al buon esercizio
della cura delle anime. Inoltre, dato che lo scopo fondamentale
del ministero parrocchiale è il bene delle anime, conviene
che il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente
a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto
dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina,
di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale
e particolare.
I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella
stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò,
abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili,
nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda
sempre più semplice il sistema secondo il quale il vescovo,
nel rispetto dell'equità, nel senso naturale e in quello
canonico del termine, possa più convenientemente provvedere
al bene delle anime. I parroci poi, che o per la loro troppa avanzata
età o per altra grave ragione, non possono più adempiere
con frutto il loro ministero, sono pregati di voler essi stessi,
spontaneamente o dietro invito del vescovo, rinunziare al loro
ufficio. Il vescovo da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo
sostentamento.
32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica ragione in base
alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le soppressioni
di parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il vescovo esegue
in forza della sua autorità.
4) I religiosi
33. A tutti i religiosi--ai quali nelle materie seguenti sono
equiparati i membri degli altri istituti, che professano i consigli
evangelici--secondo la particolare vocazione di ciascun istituto,
incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per
l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di Cristo e per
il bene delle Chiese particolari.
E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con la
preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della
loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre
più in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi
spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre
più alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta
presente la caratteristica propria di ogni istituto.
34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere presbiterale,
per essere anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine
episcopale, oggi più che in passato possono essere di valido
aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle anime.
Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime
ed alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri
pastori, essi sono da considerare come veramente appartenenti
al clero diocesano.
Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono
a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole
aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità
dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora
maggiore per l'avvenire.
I religiosi nella diocesi
35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle
singole diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata
l'unità della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti
principi fondamentali.
1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori
degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di riverenza.
Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività
apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire
aiutanti dei vescovi. Anzi, i religiosi assecondino prontamente
e fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi nell'assumere
sempre maggiori responsabilità nel ministero delle anime,
pur facendolo nel rispetto del carattere e delle costituzioni
di ciascun istituto. Queste ultime, se necessario, siano adattate
al fine suddetto, tenendo presenti i principi di questo decreto
conciliare. Specialmente in vista delle urgenti necessità
delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli istituti
religiosi, che non sono esclusivamente addetti alla vita contemplativa,
possono essere invitati dai vescovi a collaborare nei vari ministeri
pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun
istituto. E i superiori religiosi, per quanto possono, stimolino
i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando il
governo anche temporaneo di parrocchie.
2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo spirito
del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della
loro regola e sottomessi a loro superiori. E i vescovi non manchino
di ricordare ai religiosi questo loro obbligo.
3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di pendono
dal sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e
sono esenti dalla giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente
l'ordine interno degli istituti: il loro fine è che in
essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano
all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa. La
medesima esenzione consente al sommo Pontefice di disporre dei
religiosi, a bene della Chiesa universale e alle altre competenti
autorità di servirsi della loro opera a vantaggio delle
Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale esenzione non
impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti
alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono
sia il ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata organizzazione
del ministero delle anime.
4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono soggetti
all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda
il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità
dei riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione
religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione
catechistica e la formazione liturgica; il prestigio del loro
stato clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio
del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi
sono soggette all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce
al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando,
tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro direzione. Parimenti
i religiosi sono obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni
che i Concili o le conferenze episcopali legittimamente stabiliscono
per tutti.
5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, così come
tra questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione. Inoltre
si faccia in modo che tutte le opere e attività apostoliche
siano tra loro ben coordinate: ciò si ottiene soprattutto
fomentando quella disposizione di menti e di cuori che è
fondata e radicata nella carità. Il promuovere poi tale
coordinazione spetta alla santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri
pastori nelle singole diocesi, ai sinodi patriarcali ed alle conferenze
dei vescovi nel loro territorio. Per quanto riguarda le opere
di apostolato esercitate da religiosi, i vescovi o le conferenze
episcopali da una parte, ed i superiori religiosi o le conferenze
dei superiori maggiori dall'altra, vogliano procedere a mettere
in comune i propri progetti, dopo essersi vicendevolmente consultati.
6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i vescovi
ed i religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori
religiosi si radunino periodicamente o quando ciò è
ritenuto opportuno, per trattare gli affari riguardanti l'insieme
dell'apostolato nel territorio.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE DEI VESCOVI AL BENE COMUNE
DI PIÙ DIOCESI
I. Sinodi, concili e specialmente conferenze episcopali,
I sinodi
36. Fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a Chiese
particolari, in unione di fraterna carità e mossi da amoroso
impegno per l'universa missione affidata agli apostoli, unirono
i loro sforzi ed i loro intenti per promuovere il bene comune
e quello delle singole Chiese. A tale scopo furono istituiti sia
sinodi, sia concili provinciali, sia finalmente concili plenari,
nei quali i vescovi decisero norme comuni da adottare nell'insegnamento
delle verità della fede e nel regolare la disciplina ecclesiastica.
Ora questo santo Sinodo ecumenico, desidera vivamente che la veneranda
istituzione dei sinodi e dei concili riprenda nuovo vigore, al
fine di provvedere più adeguatamente e più efficacemente
all'incremento della fede ed alla tutela della disciplina nelle
varie Chiese, secondo le mutate circostanze de tempi.
Le conferenze episcopali
37. In specie ai nostri tempi, i vescovi spesso so no difficilmente
in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero,
se non realizza no una cooperazione sempre più stretta
e concorde con gli altri vescovi. E poiché le conferenze
episcopali--in molte nazioni già costituite--hanno già
dato prove notevoli di fecondità apostolica, questo santo
Sinodo ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo
i vescovi della stessa nazione o regione si adunino periodicamente
tra di loro, affinché da uno scambio di esperienze e di
pareri sgorghi una santa armonia di forze, per il bene comune
delle Chiese. Questo Concilio perciò, a proposito delle
conferenze episcopali, stabilisce quanto segue.
38. 1) La conferenza episcopale è in qualche modo una
assemblea in cui i sacri pastori di una determinata nazione o
territorio esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale,
per l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente
per mezzo di quelle forme di apostolato che sono appropriate alle
circostanze presenti.
2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli ordinari
dei luoghi di ciascun rito--ad eccezione dei vicari generali--i
coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari, incaricati
di uno speciale ufficio dalla santa Sede o dalla conferenza episcopale.
Gli altri vescovi titolari e--in considerazione del particolare
ufficio che esercitano nel territorio--i legati del romano Pontefice
non sono, di diritto, membri della conferenza. Agli ordinari dei
luoghi e ai coadiutori spetta, nella conferenza, voto deliberativo.
Se agli ausiliari e agli altri vescovi che hanno diritto di intervenire
alla conferenza spetti voto deliberativo o consultivo, sarà
deciso dagli statuti della conferenza.
3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti, che saranno
sottoposti alla revisione della santa Sede; in essi vengano stabiliti,
tra gli altri, gli uffici che meglio rispondono allo scopo della
conferenza: come, per esempio, il comitato permanente dei vescovi,
le commissioni episcopali e il segretario generale.
4) Le decisioni della conferenza episcopale, purché siano
state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi
dei presuli appartenenti alla conferenza con voto deliberativo
e siano state sottoposte all'esame della santa Sede, obbligano
giuridicamente, ma soltanto nei casi in cui ciò sia contenuto
nel diritto comune, oppure ciò sia stabilito da una speciale
prescrizione della santa Sede, impartita o per motu proprio o
dietro domanda della stessa conferenza.
5) Se particolari circostanze lo richiedono, i vescovi di più
nazioni, coll'approvazione della santa Sede, possono costituire
un'unica conferenza.
Si favoriscano altresì le relazioni tra le conferenze
di diverse nazioni, per promuovere e assicurare un bene più
grande.
6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese orientali,
nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro
sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività
rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il bene
comune di tutto il territorio, là dove esistono più
Chiese di diverso rito, confrontando i loro pareri in adunanze
interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente
autorità.
II. La circoscrizione delle province ecclesiastiche e
l'erezione delle regioni ecclesiastiche
39. Il bene delle anime esige una circoscrizione appropriata
non solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche;
anzi, qualche volta consiglia l'erezione di regioni ecclesiastiche,
per meglio provvedere alle necessità sociali e locali e
per rendere più facili e più fruttuosi i contatti
dei vescovi tra di loro, coi metropoliti, con gli altri vescovi
della stessa nazione, come anche le relazioni dei vescovi con
le autorità civili.
40. Pertanto questo santo Sinodo, perché si possano raggiungere
gli scopi accennati, dispone quanto segue:
1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni
delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme
i diritti ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre circoscrizioni
territoriali equiparate alle diocesi siano assegnate a qualche
provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora sono
immediatamente soggette alla santa Sede e che non sono già
unite ad altra diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia
ecclesiastica, o si aggreghino alla provincia più vicina
o più comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico
dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.
3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le province
ecclesiastiche siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle
quali si darà un ordinamento giuridico.
41. È conveniente che le competenti conferenze episcopali
prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle
province o all'erezione delle regioni, secondo le norme già
stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi,
e sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I vescovi che hanno un incarico interdiocesano
42. Poiché le necessità pastorali esigono sempre
più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità
di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti
alcuni uffici che possono servire a tutte o a più diocesi
di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere
affidati anche a vescovi. Ora questo santo Sinodo raccomanda che
tra i prelati o i vescovi preposti a questi uffici e i vescovi
diocesani e le conferenze episcopali regnino sempre unione di
animi e concordi intese per l'azione pastorale, le cui condizioni
devono essere definite dal diritto comune.
I vicari castrensi
43. Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le
particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso
interessamento, per quanto è possibile, in ogni nazione
si eriga un vicariato castrense. Sia il vicario che i cappellani
si dedichino con alacre zelo a questo difficile ministero, in
concorde intesa coi vescovi diocesani. Perciò i vescovi
diocesani concedano al vicario castrense un numero sufficiente
di sacerdoti idonei a tale ufficio, e favoriscano le iniziative
rivolte al bene spirituale dei soldati.
MANDATO GENERALE
44. Questo santo Sinodo dispone che nella revisione del Codice
di diritto canonico siano definite adeguate leggi a norma dei
principi stabiliti in questo decreto, tenendo presenti anche le
osservazioni avanzate dalle commissioni o dai padri conciliari.
Questo santo Sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei direttori
generali circa la cura delle anime, ad uso sia dei vescovi sia
dei parroci, nell'intento di fornire loro norme e metodi per esercitare
più adeguatamente e più facilmente il loro ministero
pastorale.
Si redigano altresì sia uno speciale direttorio per la
cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti
le diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un
direttorio per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale
si tratti non solo dei principi fondamentali di questo insegnamento,
ma anche dell'orientamento e della elaborazione dei libri relativi
a questa materia. Anche nel redigere tali direttori si abbiano
presenti le osservazioni formulate dalle commissioni e dai padri
conciliari.
28 ottobre 1965
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